IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINSITRI
  Visto il  decreto legislativo  25 luglio 1998,  n. 286,  recante il
testo   unico   delle    disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica
dell'immigrazione approvato  dal Consiglio dei Ministri  nella seduta
del  31 luglio  1998  ed  emanato con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 5 agosto  1998, ai sensi dell'art. 3  del predetto decreto
legislativo;
  Vista la  relazione sul  fenomeno della immigrazione  irregolare in
Italia presentata al Parlamento;
  Visto il  decreto interministeriale 24 dicembre  1997 e considerata
la  necessita'  di  aggiornare   le  quantificazioni  degli  ingressi
previsti;
  Considerato  che  il   predetto  documento  programmatico  contiene
specifici  impegni,  nell'ambito  del periodo  triennale,  anche  per
l'ultima parte dell'anno 1998;
  Considerato che la programmazione  dei flussi migratori deve tenere
conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale  per il triennio 1998-2000 e,  nella fase di
prima applicazione  della nuova normativa in  materia, della presenza
in Italia di stranieri che  gia' soddisfano i requisiti richiesti per
il rilascio  dei permessi di soggiorno  per motivi di lavoro  e per i
quali   puo'  definirsi   un  inserimento   lavorativo  regolare   in
conformita' del predetto documento programmatico;
  Ritenuto di dover  emanare un nuovo decreto sui  flussi di ingresso
per  l'anno  in corso  con  carattere  d'urgenza affinche'  si  possa
disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;
  Sentiti il Ministro degli  affari esteri, il Ministro dell'interno,
il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica,  il Ministro  del lavoro  e della  previdenza sociale,  il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per la
solidarieta' sociale.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' consentito il  rilascio del permesso di soggiorno  per motivi di
lavoro  subordinato,  anche  a  carattere stagionale  o  a  carattere
atipico, e di  lavoro autonomo, a cittadini  stranieri non comunitari
residenti  all'estero e,  alle condizioni  prescritte nei  successivi
articoli 3  e 4, a  quelli gia' presenti  in Italia, entro  una quota
totale massima,  nel 1998,  aggiuntiva a quella  gia' fissata  con il
decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.