IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINSITRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legislativo; Vista la relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in Italia presentata al Parlamento; Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata la necessita' di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti; Considerato che il predetto documento programmatico contiene specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per l'ultima parte dell'anno 1998; Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della presenza in Italia di stranieri che gia' soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i quali puo' definirsi un inserimento lavorativo regolare in conformita' del predetto documento programmatico; Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinche' si possa disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998; Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti; Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per la solidarieta' sociale. Decreta: Art. 1. E' consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli gia' presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella gia' fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.